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Agevolazioni settore Auto

 

 

Abbiamo ritenuto utile pubblicare la seguente informativa pervenuta dal seminario ANGLAT - Exposanità

(Genova 2010)

 

Agevolazioni per il settore AUTO

 

Categoria Disabili

Esplicitazione della categoria

 

Legge 342/2000 – art. 50, comma 1

 

 

 

Certificati occorrenti

Categoria veicoli

IVA 4%

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 

(1) (2)

Detraz.

IRPEF 19%   del costo di acquisto, fino ad un massimo di

€ 18.075,99 senza limiti di cilindrata.

(1) (2) (3)

Esenzione permanente tassa di proprietà per un solo veicolo

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 

(1)

 

 

Esenzio-ne  ITP

 

 

A Genova riduzione del 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Non vedenti e sordomuti

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione: in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli art. 2, 3 e 4 della legge 3/4/2001, n.138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordomuti, l’art. 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Per questa categoria (non vedenti  sordomuti) ildiritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l’auto sia adattata.

Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica (ossia il certificato di SORDOMUTISMO e/o CECITA’ TOTALE)

 

ED INOLTRE

 

Il riconoscimento dello stato di handicap, di cui all’Art. 3, comma 3 della Legge 104/92

Autovetture

 

Autoveicoli per il trasporto promiscuo

 

Autoveicoli specifici

 

Autocaravan

 

Motocarrozzette

 

Motoveicoli per trasporto promiscuo

 

Motoveicoli per trasporti specifici

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  1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo)  si certifica: o con fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso.
  2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
  3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

 

 

Categoria Disabili

Esplicitazione della categoria

 

Legge 388 / 2000, art. 30, comma 7

Certificati occorrenti

Categoria veicoli

IVA 4%

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 

(1) (2)

Detraz.

IRPEF 19%   del costo di acquisto, fino ad un massimo di

€ 18075,99 senza limiti di cilindrata.

(1) (2) (3)

Esenzione permanente tassa di proprietà per un solo veicolo

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

Esenzio-ne  ITP

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Disabili con handicap psichico o mentale

titolari dell’indennità di accompagna-mento

 

(NON indennità di frequenza)

Tali disabili sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’art.3 della legge n.104 del 1992, che si ha quando la minorazione psicofisica, psichica stabilizzata o progressiva  che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della legge 104/1992) presso le ASL.

 

Per questa categoria il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l’auto sia adattata.

Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso al ASL di cui all’art.4  della legge 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/1992) derivante da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità di cui alla legge n. 295 del 1990)

Autovetture

 

Autoveicoli per il trasporto promiscuo

 

Autoveicoli specifici

 

Autocaravan

 

Motocarrozzette

 

Motoveicoli per trasporto promiscuo

 

Motoveicoli per trasporti specifici

 

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  1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
  2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
  3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18.075,99) al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

 

 

Categoria Disabili

 

TRASPORTATI - GRAVI

Esplicitazione della categoria

 

Legge 388 / 2000, art. 30, 7

 

Per la detrazione IRPEF, vedi anche nota della risoluzione delle agenzie delle Entrate n° 9 aprile 2002, n. 113/E

Certificati occorrenti

Categoria veicoli

IVA 4%

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 

(1) (2)

Detraz.

IRPEF 19%   del costo di acquisto, fino ad un massimo di

€ 18075,99 senza limiti di cilindrata.

(1) (2) (3)

Esenzione permanente tassa di proprietà per un solo veicolo

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

Esenzio-ne  ITP Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione e/o affetti da pluri-amputazioni

 

TRASPORTATI - GRAVI

Tali disabili sono quelli che versano in una situazione di handicap grave, prevista dal comma 3 dell’art.3 della legge n.104 del 1992, derivante da patologie (ivi comprese le pluri-amputazioni) che comportano una limitazione permanente della MOBILITA’.

In questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione

La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della legge 104/1992) presso le ASL, dal quale risulti che il soggetto  si trova in una situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, art.3 della legge 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluri-amputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione e/o il grave deficit MOTORIO.

 

Per questa categoria il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l’auto sia adattata.

Legge 104/1992: con l’indicazione che (ai sensi del comma 3, art.3 della legge 104/92) sussiste la condizione di handicap grave con limitazione permanente della deambulazione.

Oppure

Legge 104/1992: con l’indicazione che si tratta di disabile PLURI-AMPUTATO che risulta però affetto da grave limitazione della capacità di MOBILITA’

 

ED INOLTRE

 

Certificato di invalidità rilasciato da una commissione Medica Pubblica ovvero da una Commissione dell’INAIL  (invalido del lavoro), ovvero

Certificato rilasciato da una Commissione Medica Militare

Autovetture

 

Autoveicoli per il trasporto promiscuo

 

Autoveicoli specifici

 

Autocaravan

 

Motocarrozzette

 

Motoveicoli per trasporto promiscuo

 

Motoveicoli per trasporti specifici

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  1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
  2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
  3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

 

 

Categoria Disabili

 

TRASPORTATI – NON GRAVI

Esplicitazione della categoria

 

LEGGE 449/97, art. 8

 

NON SERVE il possesso del riconoscimento della Legge 104/1992  con l’indicazione esplicita di disabile con ridotte o impedite capacità motorie.

Certificati occorrenti

Categoria veicoli

IVA 4%

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 

(1) (2)

Detraz.

IRPEF 19%   del costo di acquisto, fino ad un massimo di

€ 18075,99 senza limiti di cilindrata.

(1) (2) (3)

Esenzione permanente tassa di proprietà per un solo veicolo

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

Esenzio-ne  ITP Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

D

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

 

TRASPORTATI – NON GRAVI

In questa categoria rientrano i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, che NON risultino, contemporaneamente, “affetti da GRAVE limitazione della capacità di deambulazione”

Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

 

Nota: la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate a fini del riconoscimento dell’invalidità. (quali INAIL – TESORO – MILITARE, Ecc.)

 

 

 


l’adattamento Non viene prescritto da nessuno, ma dovrebbe essere compreso tra quelli citati nella Circolare del Ministero delle  finanze n° 186E/98 e 197E/98

Certificato di invalidità rilasciato da una commissione Medica Pubblica ovvero

da una Commissione dell’INAIL  (invalido del lavoro), ovvero

Certificato rilasciato da una Commissione Medica Militare, che attesti esplicitamente la natura motoria della disabilità

 

La vettura deve essere obbligatoriamente adattata al trasporto, detto adattamento deve essere in maniera fissa sul veicolo e riportato sul libretto della vettura. Vedi anche i contenuti delle Circolari del Ministero delle Finanze – Agenzie delle Entrate, n° 186 E / 98 e 197 E / 97

Autovetture

 

Autoveicoli per il trasporto promiscuo

 

Autoveicoli specifici

 

Autocaravan

 

Motocarrozzette

 

Motoveicoli per trasporto promiscuo

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Vedi anche la Circolare del Min. delle Finanze n° 197E/98

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Vedi anche la Circolare del Min. delle Finanze n° 30E / 98 e n° 186E/98

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  1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
  2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
  3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto dell’eventuale rimborso assicurativo..

 

 

 

Categoria Disabili

 

DISABILI FISICI CHE GUIDANO

Esplicitazione della categoria

 

Legge 96/87 (iva agevolata)

Legge 449/97, art. 8

 

NON SERVE il possesso del riconoscimento della Legge 104/1992 con l’indicazione esplicita di disabile con ridotte o impedite capacità motorie.

Certificati occorrenti

Categoria veicoli

IVA 4%

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

 

(1) (2)

Detraz.

IRPEF 19%   del costo di acquisto, fino ad un massimo di

€ 18075,99 senza limiti di cilindrata.

(1) (2) (3)

Esenzione permanente tassa di proprietà per un solo veicolo

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

Esenzio-ne  ITP

Benzina: fino a 2000 cm c.

Diesel: fino a 2800 cm c.

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

DISABILI  CON HANDICAP MOTORIO

CHE GUIDANO

In questa categoria rientrano:

-          i disabili con ridotte o impedite capacità motorie,

-          i disabili che risultino affetti da GRAVE limitazione della capacità di deambulazione

-          i disabili affetti da pluri-amputazioni

 

 

Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

 

Nota: la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate a fini del riconoscimento dell’invalidità. (quali INAIL – TESORO – MILITARE, ECC.)

 

 

LA PRESCRIZIONE DI SERVO STERZO, SERVO FRENO, DOPPIO SPECCHIETTO RETROVISORE NON DANNO DIRITTO AI BENEFICI FISCALI

Certificato di invalidità rilasciato da una commissione Medica Pubblica ovvero da una Commissione dell’INAIL  (invalido del lavoro),

ovvero

Certificato rilasciato da una Commissione Medica Militare, che attesti esplicitamente la natura motoria della disabilità

 

ED INOLTRE

 

Patente speciale con l’indicazione delle modifiche da apportare all’auto (anche il SOLO cambio automatico di serie, se prescritto dalla C.M.L., è una modifica)

 

OPPURE

 

FOGLIO ROSA SPECIALE (ma entro un anno si deve conseguire la patente di guida BS )

Autovetture

 

Autoveicoli per il trasporto promiscuo

 

Autoveicoli specifici

 

Autocaravan

 

Motocarrozzette

 

Motoveicoli per trasporto promiscuo

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Vedi anche la Circolare del Min. delle Finanze n° 197E/98

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Vedi anche la Circolare del Min. delle Finanze n° 30E / 98 e n° 186E/98

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  1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
  2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
  3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

 

 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

 

Art. 53 Motoveicoli – 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

 

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

 

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

 

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

 

 

Art. 54 Autoveicoli – 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:


a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

 

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;


f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

 

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

 

 

Vacanze in un villaggio turistico?

Sì, si può se vi piace l'idea.

A Porto Potenza Picena, nelle Marche a due passi da Recanati, città natale del poeta Leopardi e da Loreto, famosa per il suo Santuario, c'è Natural Village.

Gli ambienti sono facilmente fruibili dai portatori di handicap motorio, i percorsi sono in asfalto o in betonelle.

Una passerella di legno attraversa il villaggio in tutta la sua lunghezza , consentendo l'accesso alle zone dove sono collocate le unità abitative 

e i servizi alle carrozzine o agli scooter elettrici.

I villini predisposti per i disabili si compongono di ingresso con una graziosa veranda esterna, soggiorno con angolo cottura, una camera da letto e un bagno

attrezzato.

La struttura dispone di 12 posti auto riservati ai disabili, così come le unità abitative.

All'interno del villaggio trovate il bar, un ristorante sul mare, un market, la piscina, un'area spettacoli all'aperto, una spiaggia accessibile e tanto altro ancora.

Fino al 10 settembre lo staff di animazione garantisce feste a tema, spettacoli serali, tornei e giochi ed è anche possibile effettuare escursioni.

Per saperne di più collegatevi al sito This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oppure telefonate al numero 0733686916.

Maria Pia

 

Sostegno Autosufficenza

 

02 AGOSTO 2010

SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA Siglato in Regione con le parti sociali 'l'Accordo sui percorsi di allineamento delle tariffe delle residenze protette alla normativa vigente. Anni 2010-2013'.

'Far sentire ai cittadini non autosufficienti ed alle loro famiglie la vicinanza della Regione. Una quota aggiuntiva di 19 milioni di euro nel corso dei prossimi quattro anni in assoluta controtendenza con la manovra finanziaria nazionale che taglia drammaticamente le risorse'. Cosi` il presidente, Gian Mario Spacca, ha commentato la firma di questa mattina tra Regione e organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, dell''Accordo sui percorsi di allineamento delle tariffe delle residenze protette alla normativa vigente. Anni 2010-2013'. 'E' un impegno forte ed una chiara scelta di campo ' ha aggiunto Spacca ' L'indicazione di una priorita` a favore delle fragilita`, che vuole rafforzare la coesione sociale, in un momento difficilissimo anche nella vita delle istituzioni. E' un'anticipazione della linea che la Regione seguira` a settembre con la redazione del bilancio a base zero che dovra` concentrare le risorse solo su alcune grandi priorita`. Continueremo a sostenere il ruolo fondamentale del welfare: nessuno deve restare solo ed i cittadini in situazioni di grave difficolta`, come i non autosufficienti, dovranno avere la priorita` e la garanzia di un'adeguata protezione. Con il 67% di tagli ai trasferimenti statali dovremo tirare la cinghia e guardare a quegli investimenti che ci consentono soprattutto di dare sicurezza alla nostra comunita`'. 'L'accordo con le parti sociali ' ha spiegato l'assessore alla Sanita`, Almerino Mezzolani - rappresenta un punto d'arrivo nel supporto agli anziani non autosufficienti, migliora l'assistenza sanitaria nelle residenze protette e, allo stesso tempo, riduce la quota delle rette a carico dell'utente alleggerendolo nelle spese per l'assistenza. Con un ingente sforzo finanziario per la Regione, viene praticamente raddoppiata l'assistenza fornita, per quanto riguarda sia gli infermieri che gli operatori socio-sanitari, senza aumento della compartecipazione dei cittadini alla retta giornaliera'. 'Nonostante la mannaia dei tagli alle risorse nazionali che si abbattera` sulla Regione ' ha rilevato l'assessore alla Famiglia e Servizi Sociali, Luca Marconi ' non possiamo e non vogliamo rinunciare alla tutela delle fragilita`: oggi lo sottolineiamo con forza, con un impegno straordinario di risorse, con la sigla di un accordo che rientra nella strategia complessiva di affrontare la terza e quarta eta` in termini sia socio-sanitari che assistenziali, con l'obiettivo di migliorare la qualita` della vita degli anziani e delle loro famiglie'. Di un accordo particolarmente importante che consente di abbattere le tariffe a carico degli utenti e aumentare l'assistenza, parla Gianni Venturi, Segretario generale Cgil, secondo il quale 'l'importanza della firma odierna e` sottolineata dal contesto drammatico in cui e` inserita in ragione del taglio dei trasferimenti alle Regioni da parte del governo centrale. Intervenire su un versante dove la fragilita` e` forte e crescente, significa dare un segnare forte e indicare la strada delle priorita` su cui concentrare le scelte'. Si tratta di un 'accordo importantissimo tenacemente voluto dal sindacato ' sottolinea Stefano Mastrovincenzo, Segretario generale Cisl - che aumenta la qualita` e la quantita` dell'assistenza agli anziani non autosufficienti con l'abbassamento delle rette a carico delle famiglie. Diamo atto alla Regione di aver mantenuto fede all'impegno assunto dopo un lungo confronto con le parti'. 'E' stato raggiunto un accordo dalla valenza duplice ¬' commenta Renzo Perticaroli, Segretario regionale Uil ' che aumenta la qualita` e la quantita` dei servizi alleggerendo i costi a carico dei familiari. In uno scenario di grande difficolta` economico istituzionale, la Regione ha mantenuto gli impegni dando seguito ad un accodo che perseguivamo da tempo; viene cosi` tutelata una fascia sociale molto presente in regione che richiede servizi e assistenza'. Enrico Renzaglia, Segretario Generale FNP Marche, aggiunge che 'si e` conclusa positivamente una fase avviata anni fa. Infatti, la firma siglata oggi chiude un impegno politico assunto con l'accordo sulla non autosufficienza del 2004 che prevedeva un aumento delle risorse a favore delle persone non autosufficienti' SCHEDA Il quadro dell'accordo L'accordo siglato con le organizzazione sindacali (CGIL Marche, CISL Marche, UIL Marche, SPI CGIL Marche, FNP CISL Marche e UILP UIL Marche) da` seguito al punto sulla 'non autosufficienza' del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione con le OO.SS 'per la difesa del lavoro, la coesione sociale, il sostegno allo sviluppo'. La Regione impegna cosi` fondi aggiuntivi, rispetto a quelli gia` a disposizione delle Zone/ASUR, per riqualificare il sistema delle residenze protette per anziani in termini di incremento dell'assistenza infermieristica e socio-assistenziale per gli anziani non autosufficienti ricoverati nelle diverse strutture presenti sul territorio. L'obiettivo perseguito e` quello di raggiungere, nel corso del quadriennio 2010-2013, un livello assistenziale infermieristico e socio-sanitario di 100 minuti al giorno, contro gli attuali 50', in tutti i posti letto delle Residenze Protette convenzionati e nello stesso tempo di ridurre l'importo della retta a carico dei cittadini al 50% della tariffa giornaliera, come previsto dalla normativa nazionale. I livelli assistenziali raddoppiano L'accordo, siglato nella sede regionale, prevede che, a regime, tutte le Residenze Protette abbiano la garanzia del rispetto dei 100 minuti di assistenza al giorno per ogni paziente. Questo significa che la Regione Marche si impegna ad aumentare nelle residenze protette, che attualmente forniscono 50 minuti di assistenza, le somme necessarie per poterle incrementare nel periodo 2010-2013 dei minuti mancanti. L'accordo, cosi`, completa l'assistenza a 100 minuti di tutti i 3.411 posti letto convenzionati. L'assistenza fornita, in termini di infermieri e operatori socio-sanitari, per la maggioranza delle Residenze Protette, verra` quindi raddoppiata. Le rette si riducono L'incremento dell'assistenza, inoltre, non comportera` un aumento della compartecipazione dei cittadini alla retta giornaliera, che anzi si ridurranno progressivamente. Infatti, l'accordo prevede che le somme che eccedano da 41,25 euro al giorno verranno prima ricondotte a tale cifra e poi ridotte sino ai 33 euro dovuti. Per fare un esempio in termini pratici, dal 1 ottobre 2010 la retta si ridurra` fino a un massimo di -144,55 euro al mese; una riduzione che aumentera` progressivamente per l'utente fino ad arrivare dal 1 gennaio 2013 ad un massimo di -247,43 euro al mese. Lo stesso percorso verra` perseguito con gli enti gestori delle strutture, che vedranno dal 2011 incrementare la loro quota in rapporto all'incremento dell'assistenza fornita. L'impegno finanziario della Regione Per ottenere tali benefici la Regione stanzia un fondo di 19.276.865,10 euro per il periodo 2010-2013, di cui 1.517.796,80 euro per l'anno 2010. Decorrenza I contenuti dell'accordo saranno operativi a decorrere dal 1 ottobre 2010. Parallelamente verra` dato seguito agli impegni verso gli enti gestori con i quali partira` un tavolo tecnico per la ridefinizione del modello di convenzione. .

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