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L'ASSISTENTE PERSONALE

L’ASSISTENTE PERSONALE

L'assistente personale per le persone disabili è una figura a cui - culturalmente - non siamo molto abituati. Di certo non è un lavoro che viene rappresentato nei film o in TV se non come "badante" o infermiere, che non sono proprio la stessa cosa. E comunque nei film non è che ci sia tutta questa presenza di personaggi disabili, quindi figuriamoci se vengono rappresentati i loro assistenti!
L'assistente è un mix tra cameriere, autista, parrucchiere, addetto alle pulizie, bodyguard, make-up artist, chef, tuttofare...
Tra i lavori più ingiustamente sottovalutati e considerati poco interessanti (come, in realtà, molti dei lavori che hanno a che fare con la disabilità), e anche tra i meno conosciuti.

Il buon assistente deve avere svariate competenze che spaziano da una certa sottile sensibilità psicologica alla manualità pratica pura.

È una figura eclettica, che all'occorrenza può: mettere lo smalto per le unghie, andare in avanscoperta per cercare un bagno accessibile, riordinare i libri della libreria, fare l'inventario dei cd, andare in perlustrazione per cercare un locale provvisto di rampa, incartare pacchetti regalo, passare i colori per pitturare, fare le foto ai ripiani più alti del frigo per farti decidere cosa cucinare.

Ringraziamo il giorno in cui è stata inventata questa figura, cioè quando, negli anni sessanta, l'attivista disabile Ed Roberts piantò un casino alla sua università perché gli venisse garantita l'assistenza per poter studiare, e la ottenne.

Il giorno in cui verranno garantiti fondi nazionali per supportare davvero questa figura, affinché tutte le persone che ne hanno bisogno possano assumere i propri assistenti personali liberamente scelti, allora si aprirà un nuovo capitolo per le persone disabili, che saranno pronte a conquistare il mondo! (o se non altro a vestirsi la mattina, andare a lavorare, pettinarsi... Basterebbe anche solo questo)

Illustrazione di Moreno Chiacchiera tratta da: "L'assistenza personale per una vita indipendente", di Elisabetta Gasparini, pubblicato da Uildm Venezia: disegno in bianco e nero di un assistente personale che porge una bibita a una ragazza disabile al mare.

Statuto Aniep 2017

STATUTO ANIEP

(Con modifiche approvate dall’Assemblea del 27 maggio 2017)

TITOLO I
Norme generali
Articolo 1
Scopi

ANIEP, Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili (con sede in Bologna), è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro sorta per assicurare a tutti i cittadini disabili l’effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del Paese. ANIEP si propone di:

1. rappresentare le persone disabili nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione;
2. promuovere l’integrale attuazione dei principi costituzionali concernenti l’uguaglianza, l’assistenza sociale ed economica, il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza, della solidarietà sociale e secondo le linee indicate dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili;
3. sollecitare il definitivo superamento della tradizionale organizzazione e ideologia assistenzialistica, mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di conseguire la libertà dal bisogno e l’uguaglianza di opportunità, nell’ambito del pluralismo istituzionale e delle autonomie locali;
4. sviluppare la propria azione in collegamento permanente con le organizzazioni sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni delle persone disabili nel contesto delle politiche per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e i programmi della comunità europea riguardanti le persone disabili;
5. assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa, nazionale e regionale, necessaria per garantire e migliorare l’inserimento delle persone disabili in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica, politica e ricreativa, al fine di evitare le situazioni di isolamento, di passività e di allontanamento dalla famiglia e dal normale contesto di vita;
6. attuare studi, ricerche ed attività informative e formative circa la situazione delle persone disabili e sulle condizioni legislative, sociali, tecniche ed organizzative della loro inclusione e riabilitazione;
7. combattere e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e di speculazione economica nei confronti delle persone disabili, sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si manifestino nelle sedi e nelle organizzazioni della vita collettiva;
8. realizzare in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e in genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi integrativi riferiti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all’autonomia personale e al tempo libero.

Per conseguire i propri scopi ANIEP si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. E’ tuttavia consentito assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati. I proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

 Articolo 2
Soci e Sostenitori

Possono aderire ad ANIEP, in qualità di soci effettivi, tutti i cittadini disabili che presentino un deficit fisico, intellettivo o sensoriale, stabilizzato o progressivo, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora nella città di residenza non vi sia sede ANIEP, la domanda andrà presentata alla Segreteria Generale o ad una Sezione Provinciale più vicina purché nel territorio della Regione di residenza.
L’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità, sollecita la partecipazione di persone normodotate in qualità di soci sostenitori che dichiarino l’adesione alla Statuto per fini di solidarietà con gli impegni descritti all’articolo 1.
I soci effettivi ed i soci sostenitori costituiscono gli aderenti ad ANIEP.

Articolo 3
Obblighi e diritti degli Aderenti

Gli Aderenti sono tenuti:
- al pagamento della quota annuale di tesseramento;
- contribuire all’attuazione degli scopi dell’Associazione.
La qualità di aderente si perde:
- per dimissioni;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per sospensione o espulsione conseguente a grave violazione dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri.
Gli Aderenti hanno diritto:
- a partecipare alle riunioni degli organi statutari;
- a fruire e a contribuire a tutte le azioni di patrocinio, di rappresentanza e di promozione sociale e giuridica attuate dall’Associazione;
- ad essere puntualmente informati sulla legislazione nazionale e regionale e sulla esigibilità dei diritti e dei servizi socio-assistenziali e per l’inclusione sociale, nonché sulle iniziative di sensibilizzazione culturale;
- a partecipare, quali utenti organizzatori, a tutte le attività di riabilitazione e di socializzazione che ANIEP realizza in attuazione dei propri scopi con lo Stato, le Regioni, gli enti locali, istituzioni e organizzazioni private.

Articolo 4
Divieto di propaganda partitica

Nell’ambito dell’Associazione, salvo il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, è vietato svolgere propaganda a favore o a danno di partiti o di movimenti politici, dai quali ANIEP deve essere rigorosamente e in ogni circostanza indipendente.

 

 

 

TITOLO II
Costituzione degli organi sociali
Articolo 5
Elezioni

Le elezioni degli organi centrali e periferici dell’Associazione si svolgono:
a) col voto di lista con proporzionale pura;
b) col metodo della lista aperta.
Il regolamento per l’esecuzione dei due indicati metodi di elezione è approvato dall’Assemblea nazionale.

Articolo 6
Voto segreto

Per le elezioni a cariche sociali e per ogni deliberazione riguardante persone il voto deve essere segreto.

Articolo 7
Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali

I soci possono essere eletti in tutti gli organi centrali e periferici di ANIEP.
La carica di Presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale è riservata preferibilmente ai soci con disabilità o loro familiari. Le candidature per gli organi centrali e periferici debbono essere precedute dalla richiesta o accettazione scritta del candidato.

Articolo 8
Incompatibilità e gratuità delle cariche

Nell’ambito dell’Associazione la stessa persona non può ricoprire più di due cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata.

Articolo 9
Dimissioni

Le dimissioni da cariche sociali, motivate per iscritto, decorrono dalla ratifica dell’organo in cui il dimissionario è stato eletto.
Sino alla sostituzione, da deliberare entro tre mesi, il dimissionario conserva la responsabilità degli atti di ordinaria amministrazione connessi alla carica.

TITOLO III
Organi nazionali
Articolo 10
Organi centrali dell’Associazione

Gli organi centrali dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Nazionale
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei probiviri
- il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

Articolo 11
L’Assemblea nazionale

L’assemblea nazionale è costituita dai Presidenti e dai delegati delle Sezioni Provinciali Regionali e Comunali.
Ogni Sezione viene rappresentata dal proprio presidente e dai delegati in rappresentanza degli Aderenti per ogni Sezione nel numero di 1 da 40 fino a 100 Aderenti. Oltre tale numero di Aderenti, la rappresentanza viene incrementata con un delegato ogni 100 aderenti o frazione superiore a 50, computati in rapporto al numero dei tesserati dell’anno precedente, ciascuno con diritto ad un solo voto.
I delegati sono nominati con deliberazione dei rispettivi comitati fra gli aderenti della Sezione. In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può farsi rappresentare nell’Assemblea da un suo delegato scelto fra gli aderenti della propria sezione o fra i partecipanti all’Assemblea stessa.
I delegati devono risultare appartenenti alla Sezione nell’anno precedente oltre che in quello in corso. Nell’Assemblea nazionale ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega da un altro aderente partecipante all’Assemblea. Nessun intervenuto potrà avere più di una delega.
Partecipano ai lavori dell’Assemblea nazionale, con voto consultivo, i componenti il Comitato direttivo, i Probiviri, i Sindaci Revisori dei Conti effettivi e supplenti, e i Commissari delle Sezioni costituite, nonché di quelle costituende che rappresentino almeno quaranta aderenti.

Articolo 12
Presidente dell’Assemblea Nazionale

Il Presidente dell’Assemblea nazionale viene eletto dall’Assemblea stessa.

Articolo 13
Costituzione dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore, quando sia presente almeno un terzo.
La legittimità della costituzione è dichiarata dal Presidente dell’Assemblea su conforme verbale della Commissione per la verifica dei poteri nominata all’apertura dei lavori dell’Assemblea.

Articolo 14
Assemblea Nazionale Ordinaria

L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su mandato del Comitato Direttivo in via ordinaria una volta l’anno con lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata (P.E.C.), da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno.

Articolo 15
Assemblea Nazionale Straordinaria

L’Assemblea Nazionale è convocata in via straordinaria dal Presidente nazionale quando il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata e scritta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un quarto dei soci.

Articolo 16
Deliberazioni dell’Assemblea Nazionale

Per le deliberazioni dell’assemblea nazionale è richiesto i l voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti, come accertato dalla Commissione verifica dei poteri.

Articolo 17
Attribuzioni dell’Assemblea Nazionale

Spetta all’Assemblea nazionale:
a) stabilire le direttive generali dell’azione dell’Associazione;
b) eleggere il Comitato Direttivo, i Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti;
c) approvare annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell’Associazione;
d) deliberare le modificazioni allo Statuto, con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto;
e) determinare, su proposta del Comitato Direttivo, l’entità della quota annuale di tesseramento e la parte riservata alle Sezioni;
f) definire i modi di collaborazione con gli organismi internazionali che rappresentano o trattano i temi dell’handicap e della disabilità; g) deliberare, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio per finalità similari a quelle di ANIEP.

Articolo 18
Mozione di sfiducia

Nell’Assemblea nazionale è consentito sottoporre a voto d i sfiducia l’operato del Comitato Direttivo.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede, seduta stante, a nuove elezioni.

Articolo 19
Il Comitato Direttivo e i suoi compiti

Il Comitato Direttivo, in osservanza della legge, dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale, attua la linea politica dell’Associazione curando le iniziative idonee al suo perseguimento.
Il Comitato Direttivo ha inoltre facoltà di nominare Commissari provinciali o comunali nei seguenti casi:
- per il coordinamento delle attività per la costituzione d i una nuova sezione che conti almeno quaranta aderenti;
- per accertata impossibilità di funzionamento di una sezione costituita.
L’incarico di commissario, che ha il compito di convocare l’Assemblea degli aderenti per l’elezione delle cariche sociali, è affidato per un anno ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 20
Composizione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto di sette consiglieri.
Il Comitato Direttivo elegge a maggioranza tra i consiglieri:
- il Presidente nazionale
- il Vice Presidente nazionale
- il Segretario generale
- il Tesoriere nazionale.

Articolo 21
Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Convoca e presiede il Comitato Direttivo e ne riassume la volontà collegiale.

Articolo 22
Il Vice Presidente nazionale

Il Vice Presidente nazionale coadiuva il Presidente nazionale in tutte le sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 23
Il Segretario generale

Il Segretario generale, in attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, coordina l’attività organizzativa e associativa centrale con quella periferica, anche ai fini della costituzione di nuove Sezioni.

Articolo 24
Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale è il responsabile tecnico dell’Amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Cura la compilazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea nazionale, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Articolo 25
Partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo

Alle sedute del Comitato Direttivo partecipa, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Ogni componente del Comitato Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Comitato è considerato dimissionario.

Articolo 26
Reintegrazione del Comitato Direttivo

Verificandosi, per qualsiasi causa, il recesso di un consigliere, subentra nel Comitato Direttivo il primo dei non eletti della lista del consigliere receduto.
In caso di impossibilità o di rifiuto dei candidati non eletti, il Comitato delibera di reintegrarsi mediante cooptazione di un consigliere scelto all’unanimità dai presenti.
Il Comitato Direttivo, nel corso del suo mandato, può reintegrare soltanto due consiglieri e quando alla scadenza del suo mandato manchino non meno di sei mesi.
Per ulteriori casi di rinuncia o defezione, l’Assemblea nazionale, convocata dal Comitato Direttivo, ha facoltà di procedere ad elezioni supplettive o ad elezioni generali.

Articolo 27
Elezione del Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nazionale elegge per un triennio il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.

Articolo 28
Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo preposto alla cognizione di tutte le controversie insorte fra gli aderenti in cui sia contestata la conformità dei comportamenti alle norme dello Statuto.
Il Collegio dei probiviri ha competenza a svolgere preliminari funzioni arbitrali o conciliative delle quali può essere investito anche su istanza dei singoli aderenti.
Fallito il tentativo di bonario componimento, istruisce i relativi giudizi disciplinari, comminando le sanzioni previste dal presente Statuto.

Articolo 29
Sanzioni disciplinari

L’aderente che commette infrazioni dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
- il richiamo scritto;
- la censura;
- la sospensione pro tempore da socio o sostenitore;
- la destituzione da cariche sociali;
- l’espulsione.

Articolo 30
Elezione del Collegio dei Sindaci revisori dei conti

L’Assemblea nazionale elegge per un triennio tre Sindaci revisori dei conti effettivi, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili, e due supplenti, nominati dall’assemblea anche fra i non aderenti.
Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.

Articolo 31
Compiti del Collegio dei Sindaci revisori dei conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti costituisce l’organo di controllo della regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 2397, comma 1; 2399, comma 1; 2401, 2403, 2404, 2407, 2408, comma 1, del codice civile per quanto al Collegio stesso applicabili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti riferisce annualmente all’Assemblea Nazionale sullo svolgimento delle proprie funzioni.

 

 

TITOLO IV
Organi periferici
Articolo 32
Organi periferici dell’Associazione

Gli organi periferici dell’Associazione sono:
- l’Assemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- la Sezione provinciale o comunale;
- l’Assemblea provinciale o comunale;
- il Comitato provinciale o comunale;
- il Collegio provinciale o comunale dei Sindaci revisori dei conti.

Articolo 33
L’Assemblea regionale

Per una articolazione di ANIEP conforme all’ordinamento istituzionale dello Stato, le Sezioni di una medesima Regione, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, formano l’Assemblea regionale che è costituita dai Presidenti in carica delle Sezioni e dai delegati delle Sezioni stesse.
Per la nomina dei delegati e per quant’altro li riguarda valgono le disposizioni riflettenti i delegati delle Sezioni all’Assemblea Nazionale.

Articolo 34
Il Consiglio regionale

L’Assemblea regionale elegge fra i suoi membri il Consiglio regionale, che di regola ha sede nel capoluogo della regione, è costituito da cinque a nove membri e dura in carica tre anni.
Il Collegio regionale elegge fra i suoi membri un Presidente, un Segretario e un responsabile amministrativo.

Articolo 35
Attribuzioni del Consiglio regionale

I compiti del Consiglio regionale, cui è vietato di svolgere funzioni operative proprie delle Sezioni e di interferire nella loro autonomia per quanto è stabilito dal presente Statuto, sono il coordinamento dell’attività organizzativa e associativa nell’ambito della regione, la rappresentanza dei diritti degli aderenti presso l’Ente Regione ed i suoi organi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1.

Articolo 36
Funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio regionale

Il funzionamento, le modalità di convocazione e di riunione dell’Assemblea e del Consiglio regionali sono da desumere per analogia da quelli dell’Assemblea Nazionale e del Comitato Direttivo.

Articolo 37
Deliberazioni del Consiglio regionale

Le deliberazioni del Consiglio regionale debbono essere comunicate entro quindici giorni al Comitato Direttivo.

Articolo 38
Finanziamento dei Consigli regionali

Le attività del Consiglio regionale sono finanziate dalle singole Sezioni, in base ad un bilancio preventivo di spesa approvato dall’assemblea regionale.

Articolo 39
La Sezione provinciale o comunale

La Sezione costituisce la base dell’ordinamento decentrato dell’Associazione e svolge, a livello provinciale o comunale, i compiti descritti all’articolo 1 del presente Statuto con le medesime modalità.
In particolare:
a) funge da collegamento fra gli organi centrali ed i singoli aderenti;
b) rappresenta localmente ANIEP e le persone disabili del proprio territorio che ne facciano richiesta;
c) collabora con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche per il conseguimento dell’inclusione sociale, economica, civile e culturale delle persone disabili;
d) cura il proselitismo e svolge attività di assistenza sociale, di consulenza e di patronato;
e) realizza per le persone disabili del territorio iniziative, servizi e prestazioni per la riabilitazione e l’inclusione.
Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale, finanziaria, funzionale ed organizzativa nel proprio ambito territoriale con l’obbligo di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli aderenti.
Le Sezioni inoltre hanno facoltà di realizzare accordi fra gli aderenti per iniziative di specifico interesse locale, che non siano in contrasto coi principi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 40
Comitato e Assemblea provinciale e Comunale

Le Sezioni possono costituirsi quando rappresentino almeno quaranta aderenti e sono gestite da un Comitato che rimane in carica tre anni ed è composto da cinque, oppure sette membri eletti dall’Assemblea provinciale o comunale degli aderenti della Sezione iscritti per l’anno sociale precedente.
Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
L’Assemblea, convocata dal Presidente della Sezione (o dal Commissario), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.
In ogni caso, sia in prima, sia in seconda convocazione, il numero dei votanti non può essere inferiore al triplo delle persone da eleggere.
E’ ammesso il voto per delega, a nessun avente diritto al voto può essere conferita più di una delega.
L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- verifica la validità della riunione
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo
- definisce le attività, gli impegni e le iniziative per l’attuazione degli scopi statutari e per specifici accordi fra gli aderenti.
I compiti e le funzioni dei Comitati e delle assemblee provinciali e comunali sono uguali per quanto compatibili a quelli del Comitato Direttivo e dell’Assemblea nazionale.
Le Sezioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio Presidente.

Articolo 41
Collegio provinciale e comunale dei Sindaci revisori dei conti

L’Assemblea della Sezione, in occasione della costituzione o del rinnovo delle cariche sociali, elegge tre Sindaci revisori dei conti effettivi e due supplenti che rimangono in carica tre anni.
Per i l Collegio così costituito valgono, per quanto compatibili, le norme previste per il Collegio dei sindaci revisori dei conti dell’Associazione nazionale.

TITOLO V
Norme generali
Articolo 42
Risorse economiche

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento ANIEP e i suoi organi periferici traggono le necessarie risorse economiche da:
- contributi degli aderenti
- contributi da privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 43
Scioglimento – Devoluzione del patrimonio residuo – Rinvio

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Nazionale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione, il patrimonio residuo dell’Associazione, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità in concreto stabilite dall’Assemblea Nazionale con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.
Per quanto non è previsto o regolamentato dal presente Statuto si applicano le leggi dello Stato o, relativamente agli organi periferici, gli accordi fra gli aderenti.

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I
Elezione con voto di lista a proporzionale pura
Articolo 1
Modalità per la presentazione della candidatura

Le liste dei candidati debbono essere presentate al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in senso alla quale si svolgono le elezioni, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Ogni lista può comprendere al massimo tanti candidati quanti sono i seggi da attribuire.
Non è ammessa la candidatura multipla per lo stesso organo.
Ogni lista deve essere accompagnata dall’atto di accettazione dei candidati, di cui all’art. 8 dello statuto sociale.
Ciascuna lista deve essere presentata e collegata ad una mozione politico-associativa, sottoscritta da almeno il 15% (arrotondamento per eccesso) degli aventi diritto al voto presenti e deve essere contraddistinta dal numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.

Articolo 2
Votazioni

Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale nominano la Commissione Elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto.
Nel locale in cui avvengono le votazioni debbono essere affisse le liste dei candidati.
Il voto per essere valido, deve essere espresso da ciascun elettore mediante l’indicazione:
a) del numero di lista che egli intende votare;
b) del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella rispettiva lista.

Articolo 3
Voti di preferenza

Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti misure:
n. 4 o 5 per il Comitato Direttivo, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3, 4, 5 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3, 4, 5 per il Comitato Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Articolo 4
Verbalizzazione delle operazioni di votazione

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.

Articolo 5
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello, lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore.
Alle operazioni di spoglio partecipano anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi debbono essere segnalati al Presidente della Commissione elettorale al momento della presentazione delle liste.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Articolo 6
Attribuzione dei seggi

Per il riparto dei seggi si determina il totale dei voti validi e si divide tale totale per il numero dei seggi da ripartire; si ottiene così il quoziente naturale.
Poi, per ogni lista, si dividono i voti da ciascuna conseguiti per il quoziente naturale. Il quoziente intero che si ottiene indica il numero dei seggi (di primo riparto) spettanti a ciascuna lista.
Nel caso che non tutti i seggi vengano ripartiti, per i seggi che rimangono scoperti si segue il criterio dei più alti resti, cioè i seggi rimasti da assegnare si attribuiscono in base ai più alti resti. In caso di parità fra i più alti resti si procede all’assegnazione dei seggi rimasti alla lista o alle liste che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.
Una volta effettuata la ripartizione dei seggi fra le varie liste, si determinano i candidati chiamati a ricoprirli, entro il limite del numero dei seggi assegnati a ciascuna di esse ed in base al numero delle preferenze riportate da ciascun candidato.
Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportati da due o più candidati della stessa lista sono eletti i candidati più giovani di età.

Articolo 7
Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 8
Opzione

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei non eletti nella medesima lista.

TITOLO II
Elezioni con sistema della lista aperta
(o maggioritario con voto limitato)
Articolo 9
Modalità di presentazione delle candidature

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in seno alla quale si svolgono le elezioni, devono essere presentate in iscritto le candidature, accompagnate dall’atto di accettazione del candidato, d i cui all’art. 8 dello Statuto sociale.
All’Assemblea Nazionale possono presentare le candidature tutti gli aventi diritto al voto e tutti i partecipanti alla Assemblea stessa, di cui all’art. 12 dello Statuto sociale.
Tale norma, per quanto può trovare applicazione, disciplina anche la presentazione delle candidature in sede di Assemblea Regionale, Provinciale o Comunale.
Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale nominano la Commissione elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione elettorale compila la lista dei candidati iscrivendoli in ordine alfabetico e numerico.

Articolo 10
Votazioni

La lista dei candidati deve essere affissa nel locale in cui avvengono le votazioni La votazione avviene a scrutinio segreto.
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante la indicazione del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella lista.
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti misure:
n. 5 o 6 per il Comitato Direttivo, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3, 5, 6 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3, 5, 6 per il Comitato Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Articolo 11
Verbalizzazione delle operazioni di votazione

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.

Articolo 12
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello, lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto, in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Articolo 13
Attribuzione dei seggi

I seggi sono attribuiti in rapporto al maggior numero di preferenze riportato dai candidati e fino a copertura del numero dei seggi da attribuirsi.
Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportata da due o più candidati, sono eletti i candidati più giovani di età.

Articolo 14
Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 15
Opzione

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei non eletti.


TITOLO III

Articolo 16
Norme generali

In ogni circostanza deve essere rispettata la segretezza del voto.
In particolare, quando si procede all’elezione di più organi dovranno essere predisposte urne distinte per ciascuno di essi, per raccogliere, all’atto del voto, le rispettive schede votate.
Le schede elettorali votate e tutto il materiale relativo alle elezioni devono essere raccolte in plichi sigillati da conservare per un periodo di 6 mesi per essere poi distrutti.
Tutti i processi verbali relativi alle Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali devono essere inviati in copia alla Segreteria Generale entro e non oltre un mese dalla data delle Assemblee stesse.

(Le modifiche al presente statuto sono state approvate dalla Assemblea Nazionale dei soci in data 27 maggio 2017 e iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna al n. 660 pag. 179 vol. 4 in data 28 settembre 2017.)

La Scuola Incontra la Disabilità 2018

 

Ieri 13/11/2018 rappresentanti dell'Aniep, con rappresentanti di altre Associazioni di disabili locali, hanno partecipato alla giornata di formazione per stidenti di alcune terze medie di Ancona sul tema della Disabilità. L'evento, organizzato dalle stesse Associazioni partecipanti, si è svolto per il terzo anno presso l'Auditorium dell'Istituto Vanvitelli-Stracca-Angelini alla presenza di numerosi studenti.

Nella giornata del 12 gennaio 2019 verranno premiati i temi migliori che gli studenti presenteranno ai professori sull'argomento della disabilità.

 

 

LAVORO E DISABILITA' ASSUNZIONI

Assunzioni lavoratori disabili: gli obblighi per le aziende dal 1 gennaio 2018

Con il nuovo anno scatta l’obbligo per le aziende che occupano almeno 15 lavoratori

Lavoro e disabilità: torniamo a parlarne perché dal 1 gennaio 2018 è scattato l’obbligo, per aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità, anche se non ci sono nuove assunzioni. Tale novità era stata annunciato per il 2017 ma poi fatta slittare a inizio del nuovo anno con il Milleproroghe 2017. Ricordiamo che l’obbligo di assumere lavoratori con disabilità è previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; la differenza sostanziale rispetto a prima è che adesso non è più necessario che l’azienda che occupa almeno 35 lavoratori assuma un nuovo dipendente: l’obbligo scatta indipendentemente da questo, poiché basta che sia presente il requisito numerico dei dipendenti.  

TEMPISTICHE –
Cambiano anche i tempi che l’azienda deve rispettare per mettersi in regola: se prima si poteva regolarizzare tale posizione ricorrendo alla presa in organico di un lavoratore con disabilità entro 12 mesi, tale periodo si riduce a 60 giorni. Entro due mesi, quindi, dal 1 gennaio 2018, le aziende che occupano almeno 15 dipendenti dovrà essere in regola, assumendo, entro il 2 marzo del 2018, un lavoratore disabile, in caso non l’abbia già fatto.


GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE – Ricordiamo che l’obbligo di coprire posizioni riservate a persone con disabilità scatta, per il datore di lavoro, a partire dal 15esimo lavoratore della sua azienda.
- dai 15 ai 35 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità
- dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità
- oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità
Nel calcolo il datore di lavoro deve considerare tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, a parte alcune eccezioni, come i lavoratori da cooperative, i dirigenti ed altri casi specifici.

Fonte: Disabili.com del 15/01/2018

Peba Diffida Ai Comuni

Barriere architettoniche, diffidati  i comuni delle Marche e la Regione

La cellula di Ancona dell'associazione Luca Coscioni intima a sindaci e presidente regionale di adottare al più presto il Peba

ANCONA – La cellula di Ancona dell’associazione “Luca Coscioni” e l’associazione “Radicali Marche”  hanno trasmesso una diffida, a tutti i comuni delle Marche e alla stessa Regione Marche, per chiedere l’adozione del Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).

«In base alla normativa attualmente in vigore (legge n 41 del 1986,  art. 32, commi 21 e 22, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 104 del 1992, art. 24, comma 9, nonché dell’art. 5 della legge della Regione Marche n° 52 del 1990) infatti – spiega l’associazione -, è fatto obbligo ai comuni, alle Provincie e alle Regioni, di programmare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche/sensoriali presenti nei luoghi pubblici di propria competenza, mediante la redazione e l’annuale aggiornamento di specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche,(PEBA) e dal 1992 anche dei Piani di accessibilità urbana (PAU). Inoltre l’ente regionale, in base alla citata normativa, ha  una funzione di controllo ed eventualmente di sostituzione sulle Provincie e sui Comuni, destinatari anch’essi dell’obbligo di redigere i rispettivi PEBA, in relazione al loro effettivo adempimento con l’obbligo, in caso di mancata adozione dei PEBA, di nominare un Commissario ad hoc per lo loro adozione».

Poco il tempo a disposizione per adeguarsi. «Abbiamo dato 90 giorni di tempo alla Regione  e ai comuni delle Marche per rispondere in merito alla redazione del PEBA – puntualizza la cellula di Ancona della Luca Coscioni -, suggerendo di prendere esempio dal comune di Loreto che lo adottato con la delibera 287 del 12 dicembre 2017 (dopo che il 25 gennaio del 2017 avevamo presentato una denuncia/esposto alla Procura della Repubblica di Ancona),  con l’espresso avvertimento che  in difetto,  ci riserviamo di agire per vie legali».

Fonte: CentroPagina del 30/12/2017

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