Novità legislative sulla Disabilità
Legge di bilancio e collegato fiscale: novità sulla disabilità
La fine del 2019 ha rappresentato, come di consueto, un momento di accelerazione nella produzione normativa in ambito parlamentare. Le Camere sono infatti chiamate ad approvare, preferibilmente entro il compimento dell’anno solare, la legge di bilancio per gli anni successivi, la norma più rilevante nella programmazione e nella gestione della pubblica amministrazione ma anche per i cittadini e le aziende.
Ma oltre alla legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160), negli stessi giorni il Parlamento ha modificato e convertito in legge (legge 19 dicembre 2019, n. 157) anche il decreto legge noto come “collegato fiscale” che contiene più specifiche disposizioni ritenuti urgenti appunto in materia fiscale.
Come di consueto la nostra testata analizza questi testi con specifici filtri: comprendere quali siano le disposizioni che possano impattare in modo significativo sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie. In questa prospettiva va anticipata una certa insoddisfazione: gli elementi che riguardano la disabilità non rappresentano una svolta nelle relative politiche.
Al contempo alcune specifiche istanze, espresse nel corso della discussione di quelle norme, sono state totalmente disattese. L’esempio più eclatante riguarda la nuova agevolazione nota come “bonus facciate”, una misura che consentirà nel 2020 una significativa detrazione delle spese sostenute per il rifacimento, il restauro, la manutenzione appunto delle facciate dei palazzi. Era da più parti stato richiesto che analoga detrazione (ben superiore a quella già prevista per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria) fosse estesa agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici. I relativi emendamenti in tale direzione, in possesso di maggioranza e opposizione, non sono stati approvati.
Sul tema dell’eliminazione delle barriere la legge di bilancio riserva una pur residuale attenzione quando prevede a favore dei comuni e per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi nel limite complessivo di 500 milioni annui per investimenti destinati ad opere pubbliche per l’efficientamento energetico e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche per lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e appunto per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
La cifra del contributo è piuttosto risicata rispetto alle opere possibili e ai potenziali richiedenti. Di positivo c’è il richiamo, come condizione, per la concessione dei contributi, dell’obbligo della redazione da parte dei comuni dei PEBA (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche già previsti dal 1987). Forse è un ulteriore incentivo per quei comuni che non se ne sono ancora dotati (al netto della successiva reale applicazione).
Un paio di interventi nell’ambito degli interventi nel sistema scolastico riguardano gli alunni con disabilità. Il primo (art. 1, comma 256) riprende uno dei tanti obiettivi della norma sulla “buona scuola” (legge 107/2015): la qualificazione degli insegnanti per l’inclusione scolastica (11 milioni nel 2020), per il contrasto al bullismo e per l’insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione (1 milione l’anno per il prossimo triennio).
Più concreto è il successivo comma 266 che destina 12,06 milioni di euro nell’anno 2020, 54,28 milioni di euro nell’anno 2021 e 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati ad incrementare la dotazione dell’organico dell’autonomia presente nelle scuole con i posti di sostegno.
Teoricamente questo stanziamento dovrebbe rendere davvero “organici” alla scuola buona parte di quegli insegnanti di sostegno che in precedenza, come precari, erano computati fra gli organici solo di fatto.
E arriviamo al comma (il 330 del primo articolo) di più difficile lettura se non se ne conoscono i contorni ed i pregressi. Vediamolo nella sua versione letterale.
“Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.”
Per comprendere il senso della disposizione bisogna rammentare che nei programmi elettorali della forza di maggioranza relativa e negli intenti più volte espressi dall’attuale Presidente del Consiglio, vi è l’intento di redigere un “Codice della disabilità”, cioè una norma che raggruppi, renda omogenee ed attuali, innovi se del caso, le disposizioni in materia di disabilità. Per ottenere la delega per la stesura di questo Codice il precedente Governo (medesimo Presidente) aveva approvato in Consiglio di Ministri uno schema di disegno di legge che tuttavia è stato pesantemente bocciato dalla Ragioneria dello Stato anche, ma non solo, per l’evidente mancanza di coperture. Tutto da rifare, quindi.
Nel frattempo, nell’attesa di un disegno di legge da sottoporre alle Camere, giunge il segnale di questa legge di bilancio: in previsione di un futuribile Codice, si istituisce il Fondo (un po' infelicemente denominato “per la non autosufficienza” causando spiacevoli fraintendimenti ed equivoci con quello che già esiste). E si accantona anche oltre mezzo miliardo in tre anni che tuttavia non potrà essere speso – il come è tutto da vedere – prima dell’approvazione del Codice - di cui ad oggi non v’è traccia, abbozzo, schema - e degli immancabili decreti attuativi ed applicativi.
L’operazione è simile a quella già attuata tre anni fa sui caregiver: venne istituito un Fondo che però non poteva essere speso fintanto che il Parlamento non avesse approvato la relativa norma sui Senato.
Nella legge di bilancio 2020 vengono intanto ritoccati anche alcuni Fondi specifici. Il Fondo per la non autosufficienza, per il solo 2020, viene elevato di 50 milioni raggiungendo la cifra di 600 milioni, destinazione comunemente ritenuta inferiore alle esigenze reali (art 1, comma 331).
Di 5 milioni, solo per il 2020, viene innalzato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (quello previsto dalla legge 68/1999) (art. 1 comma 332). Questo Fondo, destinato alla defiscalizzazione di oneri per i lavoratori disabili assunti e per le convenzioni, negli ultimi anni subisce una progressiva sofferenza complice anche il trend positivo dell’aumento delle assunzioni e dei più stringenti effetti di recenti novità normative. Anche in questo caso, quindi, l’aumento di 5 milioni si rivelerà insufficiente alle esigenze reali.
Analoghe considerazioni valgono per l’aumento di 2 milioni del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare previsto dalla legge 112/2016. Il Fondo ha quindi una dotazione poco sopra i 58 milioni di euro. (art 1, comma 490)
La legge di bilancio prevede sostegni – in varia forma e di varia entità – ad alcune organizzazioni di persone con disabilità.
Un contributo straordinario di 1 milione di euro è destinato all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per il sostegno alle sue attività, per le manifestazioni ed iniziative nell’ambito della Giornata nazionale del Braille oltre che per il centenario dell’associazione, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali. (art. 1, comma 336)
In favore dell’Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 .
Un contributo strutturale di 500.000 euro è attribuito, a decorrere dall’anno 2020, all’Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT). In questo caso le motivazioni sono davvero importanti e centrali: "contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" (art. 1, comma 338). In questo nuovo scenario si potrà comprendere quali saranno le sinergie con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo previsto dalla legge di ratifica della stessa Convezione anche se di fatto inattivo ormai da fine 2016.
Alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus non viene riconosciuto alcun contributo ma (art. 1, comma 337) viene autorizzata una spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla stessa Federazione (la spesa va rendicontata, i contributi no).
Aspettative ve n’erano anche rispetto al “collegato fiscale” approvato qualche giorno prima della legge di bilancio (legge 157/2019) ma anche in quel caso la novità è minima e latrice di vantaggi più futuri che immediati.
Il Legislatore interviene nell’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità. Fra i benefici possibili c’è anche quello di godere dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto. Un vantaggio significativo (4% anziché 22%) che però è subordinato ad alcune condizioni, fra queste il limite di cilindrata: 2000 centimetri cubici se il motore è a benzina; 800 quando il veicolo è un diesel.
La norma è datata e non prevede fra i veicoli agevolabili quelli a trazione esclusivamente elettrica, né è estensibile a questi la regola dei “centimetri cubici” non avendo i motori elettrici i cilindri.
L’evoluzione tecnologica e del mercato imponeva quindi la manutenzione di quella disciplina. Il collegato fiscale (art. 53 bis) risolve la questione prevedendo esplicitamente fra i veicoli agevolabili anche quelli elettrici e fissando in luogo del limite di cilindrata, quello della potenza (150 kW). Il Legislatore coglie anche l’occasione per confermare che le agevolazioni IVA valgono anche sui veicoli a trazione ibrida (benzina, diesel, elettrico).
Carlo Giacobini Direttore responsabile di HandyLex.org
Sclerosi Multipla 2
SCLEROSI MULTIPLA
Immagino..Quanto sia difficile far capire la fatica che si prova tutti i giorni,a chi non ha la SCLEROSI MULTIPLA e questa foto rende l'idea? E tu cara sclerosi mi vedi da lì dentro? Vedi il mio corpo fuori da lì dentro? ogni giorno è una battaglia, a volte si vede in superficie ma la maggior parte è una eterna lotta dentro perché i sintomi che si sentono non si vedono. ...e sembri....e appari.....ma non sempre le apparenze sono! Oggi è una giornata di quelle...
Facebook 22 gennaio 2020
la Scuola Incontra la Disabilita' 2019 Premiazione
Si è conclusa ieri 18 gennaio 2020 la 4°edizione del Concorso "La Scuola Incontra la Disabilità" organizzato dal Centro H con la collaborazione delle Associazioni Anglat Marche, Aniep Ancona, Dolphins Ancona, Uildm Ancona, Ens seziona Ancona, Uic Ancona e Csv Marche.
Questa edizione ha raggiunto la presenza da parte di 350 ragazzi delle classi 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado degli Istituti Comprensivi di Ancona Pinocchio Montesicuro, Pascoli, Leopardi, Volta e Fermi e dell'istituto ospitante ISTVAS.
Come nelle precedenti edizioni i ragazzi, in seguito alla giornata di Formazione avvenuta in data 16 novembre 2019, hanno elaborato degli scritti meravigliosi che affrontano con maturità il tema della disabilità nella sua totalità.
Un ringraziamento sentito va a tutti gli alunni e in speciale misura ai docenti e agli assessori Foresi e Borini che hanno reso possibile questo evento
La Redazione
Autocertificazione Invalidi Civili 2019
Autocertificazione invalidi civili. Modello ICRIC 2019: scadenza, chi deve presentarlo
Per gli invalidi civili c’è l’obbligo, ogni anno, di presentare alcune autocertificazioni riguardanti – a seconda dei casi - lo stato di ricovero e altre informazioni, al fine di consentire una verifica della permanenza delle condizioni che danno diritto ad alcune prestazioni.
Grazie a una convenzione stipulata a marzo dello scorso anno tra l’ INPS e il Ministero della Salute (ne parlavamo qui), per quest’anno ci sono delle novità che riguardano la presentazione del solo ICRIC ricovero. Per fare il punto, riassumiamo di seguito chi è obbligato a presentare cosa, e cosa cambia da quest’anno.
IL MODELLO ICRIC - La dichiarazione che interessa il maggior numero di invalidi è quella riguardante eventuali ricoveri a titolo gratuito, effettuati nell’anno precedente. Si tratta del Modello ICRIC (Invalidità Civile Ricovero).
Questo obbligo riguarda solo chi percepisce:
- indennità di accompagnamento
- Indennità di frequenza
- assegno mensile
COSA SIGNIFICA RICOVERO A TITOLO GRATUITO – Nel caso in cui, durante l’anno precedente, siamo stati ricoverati, è possibile che ci venga decurtata (in proporzione alla durata del ricovero stesso) una parte della provvidenza a cui abbiamo diritto. Ma ricoverati dove? E per quali cure? Il sito dell’INPS specifica che ci si riferisce a ricoveri di durata superiore a 29 giorni in strutture con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in quei casi si può avere la sospensione o la riduzione di alcune prestazioni erogate.
MODELLO ICRIC FREQUENZA - I minori titolari di indennità di accompagnamento e dell’indennità di frequenza devono presentare il modello ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali.
Per i minori tra i 5 e 16 anni si deve dichiarare:
- la cessazione della frequenza scolastica;
- il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente;
- il trasferimento ad altro istituto scolastico,
- il passaggio di grado di istruzione. In tal caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC)
Oltre al modello ICRIC esistono anche altre autocertificazioni, ovvero:
MODELLO ACC. AS/PS – I titolari di pensione sociale devono presentare il Modello Accertamento dei requisiti per Assegno o Pensione Sociale (modello ACC. AS/PS) per dichiarare la residenza in Italia.
I titolari di assegno sociale devono presentare il modello ACC. AS/PS, per dichiarare la residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.
IL MODELLO ICLAV – Il Modello Invalidità Civile Lavoro (modello ICLAV) è quello per le dichiarazioni sullo svolgimento di attività lavorativa.
In caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore non serve alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, legge n. 662/1996, deve essere consegnato alla struttura territorialmente competente un certificato medico con l’indicazione delle patologie
LA NOVITA’ – Fino allo scorso anno il modello ICRIC doveva essere compilato online dagli interessati, anche attraverso i servizi gratuiti di assistenza alla compilazione e presentazione dei vari Caf. Solitamente la scadenza per la sua compilazione presentazione è il 31 marzo di ogni anno, anche se ogni anno è bene verificare, poiché talvolta la data viene posticipata.
Quest’anno, però, l’Istituto pensionistico non invierà la comunicazione ai destinatari di modelli ICRIC ricovero, in quanto i dati relativi ai ricoveri avvenuti nel 2017 verranno forniti direttamente dal Ministero della Salute all’INPS. La novità è frutto di una Convenzione INPS – Ministero della Salute stipulata l’08 marzo 2018.
Quindi, per la campagna Dichiarazioni di Responsabilità 2018, andranno compilati e trasmessi esclusivamente i seguenti modelli:
- ICRIC Frequenza per le informazioni relative alla frequenza di istituzione scolastica dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza;
- ICLAV per lo svolgimento di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
La scadenza per questi modelli è il 31 marzo 2019.
I modelli ICRIC, ICRIC Frequenza e ACC. AS/PS per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile devono essere presentati con esclusivo riferimento alla Campagna Solleciti 2017 (per l’anno 2016), ovvero per coloro che avevano dimenticato di presentare il modello lo scorso anno.
Ringraziamo Inca per le informazioni e la Redazione di Disabili.Com
Parcheggiare sui posti Disabili è Reato Penale
È Ufficiale: parcheggiare nel posto per disabili diventa reato penale.
Tra le cose vergognose che si possono fare, quello di parcheggiare la propria auto in un posto riservato ai disabili è forse una delle cose più squallide, ma purtroppo anche una brutta abitudine che soprattutto in Italia accade spesso.
La Suprema Corte ha però stabilito che quello di parcheggiare al posto di un disabile è un vero e proprio reato penale, un caso di “violenza privata” poichè verso il portatore di handicap viene negata una libertà ed un diritto.
Infatti spesso il disabile di turno si trova costretto a chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine ed attendere anche tanto tempo prima che venga fatto rispettare un diritto sacrosanto. E’ stato infatti il caso di una disabile di Palermo di nome Giuseppina, di 49 anni, che ha avuto la sfortuna di ritrovare il suo posto auto riservato ai disabili occupato dal signor Mario M......, di 63 anni.
In seguito all’occupazione ingiustificata del suo posto auto per oltre 16 ore, la Signora Giuseppina ha provato a chiamare i Vigili Urbani che non sono potuti intervenire e si è quindi ritrovata l’enorme disagio di non poter usufruire dell’area davanti la sua casa a lei riservata.
La signora ha quindi intentato una causa verso il signor M....... che è stato giudicato colpevole dopo due gradi di giudizio, ma l’uomo, non soddisfatto dei giudizi, ha deciso di ricorrere alla Suprema Corte per il giudizio finale, ricevendo la sentenza che stabilisce il reato penale nel suo gesto e la condanna definitiva ad un risarcimento di 5.000 euro e il pagamento intero di tutte le spese processuali.
Una giusta condanna per quella che da troppi automobilisti viene considerata una cosa di poco conto, ma il parcheggiare al posto di un disabile può creare una serie enorme di disagi ad una persona che magari non può camminare o ha estreme difficoltà a muoversi.
Fonte: sito Newslavoro.com