Convocazione Assemblea Soci 2014
AI SOCI
ANIEP ANCONA
Loro Sedi
Oggetto: Convocazione Assemblea Provinciale Ordinaria 2014
L’Assemblea Provinciale Ordinaria dei Soci Aniep di Ancona è riunita per il giorno venerdì 21 febbraio 2014 alle ore 24.00 in prima convocazione e sabato 22 febbraio 2014 alle ore 15.30 in seconda convocazione presso la sede del Centro H via Terenzio Mamiani 70 Ancona, con il seguente ordine del giorno:
1- Relazione attività svolta nel 2013 e programmazione attività per il 2014
2 -Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e del Bilancio Preventivo 2014
3-Varie ed eventuali
Cordiali saluti.
Ancona, 6 febbraio 2014
IL PRESIDENTE
(Maria Pia Paolinelli)
Peba Comunicato Richiesta Commissario
Richiesta per ristrutturazione Piazza Cavour
Nota dell'Aniep di Ancona trasmessa in data 16/01/2014 dalla II^ Commissione comunale al Direttore Area Lavori Pubblici - Dirigente Settore Logistica e Patrimonio, Tecnologico, Staff Area, Settore Edilizia e all'Assessore ai Lavori Pubblici - Frana - Casa - Patrimonio:
richiesta chiarimenti ristrutturazioni
Nota dell'Aniep di Ancona presentata in data 16/01/2014 dalla II^ Commissione comunale al Dirigente Settore Gestione Edilizia, Settore Ambiente e Fonti Rinnovabili, Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa:
Peba e Commissari Regionali
Comunicato stampa presentato dal Segretario dell’Associazione “Luca Coscioni” alla Regione Marche in data 14/12/2013
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLE MARCHE
dr. GIAN MARIO SPACCA
ISTANZA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AI SENSI DELL’ART. 32 C. 22 DELLA LEGGE N° 41/1986 E DELL’ART. 5 C. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N° 52/1990
Il sottoscritto Renato Biondini nella sua qualità di segretario della cellula di Ancona dell’associazione Luca Coscioni, residente a Castelfidardo (AN) in via Romolo Murri, 109;
PREMESSO CHE
La costituzione italiana all’art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti nonché integrarsi nell’ambiente sociale.
L’art. 3 comma 2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E’ proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l’aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche.
Con l’entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, con la legge n° 18 del 3 marzo 2009, il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto all’accessibilità e in base all’art. 9 della Convenzione tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi cui è finalizzata la Convenzione stessa come sanciti all’art.3, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione sociale.
Ai fini dell’attuazione delle premesse di cui sopra e in particolare in attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione ONU di non discriminazione e di pari opportunità,si devono promuovere delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali:
CONSTATATO CHE:
a tutt’oggi è disapplicata in materia rilevante da parte degli Enti Locali competenti la normativa in tema di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che preguidicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo, la cellula di Ancona dell’associazione Luca Coscioni dal 2012 si è fatta promotrice di una campagna di sensibilizzazione verso gli enti locali della regione Marche per l’applicazione della normativa sui P.E.B.A. art. 31 comma 21 e 22 della legge n° 41 del 1986, nonché dell’art. 5 della legge regionale n° 52 del 1990.
In particolare a seguito di una interrogazione al Consiglio regionale delle Marche è emerso, che la Regione Marche non ha adottato il P.E.B.A., come invece prescrive il comma 21 dell’art. 32 della legge 41 del 1986 e il comma 4 dell’art. 5 della legge 52 del 1990 della Regione Marche e che non ha svolto quell’attività di controllo e monitoraggio verso gli altri enti locali delle Marche come comuni e provincie, come invece prescrive il comma 22 dell’art. 32 della legge 41 del 1986 e del comma 2 dell’art. 5 della legge 52 del 1990 della Regione Marche.
A seguito di ciò, visto l’inadempienza della Regione Marche, la cellula di Ancona dell’associazione Luca Coscioni si è sostituita alla Regione svolgendo un’ attività di controllo e monitoraggio chiedendo alle più importanti amministrazioni locali delle Marche, i sei comuni capoluoghi di provincia e alle cinque provincie delle Marche se avevano adottato il PEBA, effettuando delle richieste di accesso agli atti in base alla legge 241 del 1990. Da questa attività che abbiamo svolto, in supplenza di quello che avrebbe dovuto fare la Regione Marche, risulta che nessuna di queste pubbliche amministrazioni ha adottato il PEBA, denunciando tale stato di cose in diversi comunicati stampa nel corso del 2013.
Tra l’altro nelle risposte, le stesse amministrazioni locali ammettono che negli edifici di loro competenza ci sono ancora delle strutture inaccessibili ai disabili motori dove quindi sono presenti delle barriere architettoniche, come per esempio gli edifici scolastici.
La normativa sopra richiamata impone in questi casi che la Regione nomini un commissario ad hoc in quei comuni e provincie inadempienti in materia di PEBA.
E’ di tutta evidenza come negli edifici pubblici e spazi urbani e servizi pubblici sono presenti tutta una serie di ostacoli di natura architettonica che impediscono la libertà di movimento delle persone con disabilità motoria e sensoriale.
E’ evidente quindi la necessità dell’adozione dei P.E.B.A., che sono degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica degli enti locali per individuare le varie barriere presenti nel territorio e programmare una serie di interventi per la loro eliminazione nel corso degli anni.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Si chiede che la Regione Marche provveda alla nomina, ai sensi del citato art. 32 c. 22 della legge 41 del 1986 e del comma 3 art. 5 della legge regionale n° 52 del 1990, di un Commissario per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge.
SI FA’ PRESENTE
Che in mancanza si valuterà di tutelare questi diritti e interessi, innanzi le competenti sedi giudiziarie.
Ancona 14 dicembre 2013