Basta dati dei disabili on_line
Da sito “garante privacy”:
Basta dati di disabili on line sui siti di Regioni e Province. Rischio sanzioni per i responsabili.
Antonello Soro scrive a Sergio Chiamparino perché valuti iniziative
Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha scritto al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, per richiamare l'attenzione della Conferenza sulla preoccupante prassi di pubblicare sui siti web degli enti pubblici atti e documenti contenenti dati personali non indispensabili di cittadini e dipendenti, spesso estremamente delicati come quelli riferiti alla salute, in particolare alla disabilità.
Sono numerosi ormai i casi per i quali l'Autorità garante è dovuta intervenire a tutela della riservatezza degli interessati facendo oscurare le pagine web istituzionali in cui erano presenti e sanzionando i responsabili.
Il Garante è stato chiamato più volte a pronunciarsi, in particolare, sulle graduatorie concorsuali o altri atti contenenti dati riferiti alle condizioni di invalidità di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali. Quei dati non solo erano visibili in rete, ma immediatamente reperibili tramite l'inserimento delle generalità degli interessati nei più comuni motori di ricerca.
In questi casi, il Garante ha vietato l'ulteriore diffusione in Internet di tali dati, ribadendo "l'illiceità della diffusione di dati dai cui si possa desumere lo stato di malattia, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici" e applicando le relative sanzioni, che possono arrivare fino a 120 mila euro.
Da ultimo, il Garante è dovuto nuovamente intervenire per vietare la diffusione on line da parte di una Regione e di un'Azienda sanitaria di dati riferiti alla condizione di disabilità dei partecipanti a concorsi e selezioni pubbliche.
Il Garante chiede, dunque, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di valutare la possibilità di assumere specifiche iniziative affinché i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici siano sempre rispettosi delle norme e delle garanzie previste in materia di tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali.
Roma, 25 settembre 2015
Rimozione Auto Disabili
RIMOZIONE AUTO PER I DISABILI. VIETATA, MA QUANDO NECESSARIA L'AUTO SIA RAGGIUNGIBILE
Lo ribadisce il Direttore generale del ministero dei Trasporti in una nota inviata a Claudio Puppo, segretario della Consulta per la tutela dei diritti delle persone disabili della Regione Liguria. In tema di rimozione veicoli al servizio di una persona disabile, titolare del contrassegno invalidi, l'auto non può essere rimossa. Solo multata. La rimozione solo se di grave intralcio.
ROMA - Un veicolo al servizio di una persona disabile titolare del contrassegno invalidi posteggiato non correttamente, non può essere né rimosso né bloccato, ma solo sanzionato. La rimozione è possibile solo in caso di grave intralcio alla circolazione, sia veicolare che pedonale: anche in questo caso, la rimozione deve essere realizzata "il più vicino possibile" al luogo dove è stata impropriamente parcheggiata l'auto, senza sanzioni accessorie e tenendo conto di eventuali barriere od ostacoli che impediscano di fatto il raggiungimento dell'auto senza difficoltà da parte della persona disabile. E' quanto chiarisce il Direttore generale del ministero dei Trasporti, Sergio Dondolini, in una nota datata 13 maggio 2011 (prot. n. 2656) e inviata a Claudio Puppo, segretario della Consulta per la tutela dei diritti delle persone disabili della Regione Liguria. Precisamente, il Direttore generale fa riferimento al Codice della Strada, premettendo che l'impianto normativo è stato pensato non solo per permettere la miglior mobilità possibile alle persone disabili, ma anche per tutelare la sicurezza stradale.
"Non è quindi implicita la deroga - scrive Dondolini - ai divieti prescritti, ma deve essere conseguenza di una valutazione dei rischi effettivi che comporta l'accesso o la sosta in una determinata zona dei veicoli al servizio dei disabili". Il punto, dunque, è che non esiste nessuna deroga, ma solo una valutazione. Era stato lo stesso Claudio Puppo, a nome della consulta regionale disabili della Liguria, a chiederlo. Agli inizi di aprile la questione era stata sollevata a causa dell'atteggiamento, ritenuto troppo severo, di un agente preposto al controllo del traffico veicolare. Nella nota della consulta, infatti, Claudio Puppo già evidenziava il divieto di rimozione, citando il Decreto del Presidente della Repubblica 503/96 che, all'art.11, elenca tutte le possibilità di circolazione alle auto munite di contrassegno (Ztl, corsie preferenziali o di trasporto pubblico). Nella nota inviata al Ministero, si chiede espressamente come si deve dunque comportare l'agente preposto al controllo qualora l'auto, munita di contrassegno, fosse stata posteggiata in una posizione di intralcio sia per circolazione veicolare che pedonale. Il Ministero non solo chiarisce, ma dice di più. Facendo espressamente riferimento all'art.35 del Codice della Strada, sottolinea che il divieto di rimozione si applica su tutte le strade carrabili, prescindendo se si tratti di una strada pubblica, aperta al pubblico o privata. (eb)
(30 maggio 2011)
Trasporto ConeroBus
Si segnala che il Comune di Ancona ha richiesto, ed ottenuto, dalla Conerobus la predisposizione di un servizio di call-center per utenti diversamente abili, con un numero verde dove accogliere le richieste. Si allega il link al loro comunicato http://www.conerobus.it/media/758197-200151201_DiversamenteAbili.pdf chiedendo alle S.V., quali rappresentanti individuati nel tavolo PEBA, di divulgare la notizia alle Associazioni e di "testare" l'efficacia del servizio. Si prega di inoltrare qualsiasi suggerimento o difficoltà riscontrata per poter migliorare il servizio proposto. Certi della Vs/ preziosa collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e si porgono cordiali saluti.
Petizione accesso ZTL
Petizione per modificare l'accesso nella ztl alle persone disabili
I disabili in possesso dell’apposito contrassegno possono circolare in qualunque Z.T.L., ma è noto che nel momento in cui il cittadino si trovi a dover accedere ad una Z.T.L. di un Comune diverso da quello di propria residenza, questi sia tenuto a comunicare il numero di targa all’Amministrazione, onde evitare di incorrere nella sanzione amministrativa prevista.
In tal modo si costringe la persona, già gravata da molte problematiche personali e che in molti casi si reca presso altre città per visite mediche specialistiche, a ricercare le informazioni per il reperimento ed il successivo invio del modulo predisposto, creando, di fatto, una barriera burocratica che rallenta e rende più difficoltoso il movimento di una categoria di persone che quotidianamente deve affrontare ostacoli di ogni tipo
La sentenza della Corte di Cassazione n° 719/2008 ha, inoltre, statuito che : "La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare "
Avendo avuto notizia di molte situazioni in cui il disabile si è trovato costretto a dover proporre ricorso avverso la sanzione irrogata, chiediamo l'istituzione di un tavolo di trattative con la partecipazione di A.N.C.I., che coinvolga anche le associazioni disabili interessate a fornire un proprio concreto contributo nel quale discutere delle possibili soluzioni fra le quali proponiamo l'inserimento di un “Chip elettronico” fisso nel contrassegno dei portatori di handicap che possa essere letto da rilevatori collocati nei varchi di accesso delle ZTL (che in futuro potrebbe essere utilizzato anche per rilevare, sempre tramite lettori ottici, se gli stalli di parcheggio riservati ai disabili sono o meno occupati da autovetture autorizzate) o l'istituzione di una banca dati nazionale nella quale inserire le targhe dei possessori dell’apposito contrassegno, di modo che il Comune di residenza, ricevuta la comunicazione dal titolare, possa operare direttamente la trasmissione a questa “white list”, a sua volta collegata automaticamente a tutti i Comuni con il sistema di sorveglianza elettronica dei varchi Z.T.L.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.719/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
L’art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall’art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l’autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell’art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
AILA- Associazione Italiana Lotta Abusi
Presidente Nazionale
ADA ORSATTI
Congedi Retribuiti
Congedi retribuiti per invalidi civili e mutilati: terapie mediche e cure termali.
Il lavoratore dipendente che abbia subito una mutilazione, o che risulti invalido civile, con una riduzione della capacità lavorativa superiore alla metà (50%), può godere ogni anno sia di un congedo straordinario, anche in maniera frazionata, sia di assenze retribuite per cure termali: è necessario che le prestazioni sanitarie siano correlate alle infermità possedute.
Ad esempio, può essere retribuito il congedo necessario per sottoporsi alle cure riabilitative dei cardiopatici, oppure alle cure fisioterapiche, per chi ha un’infermità o una menomazione.
Previa autorizzazione del medico provinciale, il congedo può essere fruito anche per le terapie relative a patologie oncologiche.
Assenze retribuite per cure mediche degli invalidi: durata
Le assenze degli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, necessarie per sottoporsi a terapie sanitarie, costituiscono un congedo straordinario indennizzato. Tale congedo può avere una durata massima di 30 giorni nell’arco dell’anno, e può essere goduto in maniera frazionata.
Congedo retribuito per cure mediche degli invalidi: come fare domanda
Per fruire delle assenze retribuite, il dipendente deve effettuare i seguenti adempimenti:
– presentare al datore di lavoro una domanda di congedo, da cui risulti la necessità della terapia, a causa dell’infermità invalidante riconosciuta;
– allegare alla domanda l’attestazione dell’avvenuto riconoscimento da parte della Commissione medica ASL della riduzione della capacità lavorativa, in misura superiore al 50%;
– allegare alla domanda una richiesta da parte di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica; dalla richiesta deve risultare la necessarietà della terapia in relazione all’infermità posseduta dal lavoratore;
– alla conclusione delle cure, dovrà essere presentata un’attestazione idonea sull’avvenuta sottoposizione alle terapie; la certificazione può essere anche cumulativa, se le terapie sono continuative.
Congedo retribuito per cure mediche degli invalidi: quanto spetta
Il periodo di congedo retribuito per terapie è retribuito con un’indennità pari a quella spettante per la malattia: tuttavia tale indennità è ad esclusivo carico del datore di lavoro, come ha recentemente chiarito il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello.
Nonostante sia retribuito in misura simile alla malattia, tale periodo di assenza non rientra nel comporto per malattia.
Congedo per cure termali
Oltre al congedo per cure mediche, i lavoratori con particolari patologie invalidanti [1], possono assentarsi per malattia, al fine di sottoporsi a cicli di cure termali: tali cure, però, non possono avere finalità preventiva, ma solo terapeutiche o riabilitative.
Congedo per cure termali, come richiederlo
Per fruire del il congedo per cure termali, il dipendente deve effettuare i seguenti adempimenti:
– presentare la domanda di congedo al datore di lavoro;
– addurre alla richiesta la prescrizione del medico specialista, dalla quale emerga l’esistenza di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative;
– esibire, al termine delle cure, un’apposita attestazione dalla quale risulti l’effettivo espletamento delle cure termali: tale attestazione può consistere, ad esempio, nel certificato rilasciato dalle strutture balneari, collinari o montane.
Fonte: Rivista on_line “La Legge per tutti” del 14/11/2015